Il procedimento ingiuntivo in Germania
In Germania il creditore di un credito monetario ha, oltre alla possibilità di avviare un giudizio ordinario, anche quella di richiedere un provvedimento ingiuntivo (regolato ai §§ 688 ss ZPO, codice di procedura civile tedesco).
Il procedimento ingiuntivo si adatta in particolar modo per ottenere la soddisfazione di crediti monetari per i quali non si attendono particolari eccezioni da parte del debitore. In questo modo il creditore può evitare i prolungamenti del giudizio ordinario ed ottenere un titolo esecutivo in modo semplice, veloce e senza dover sopportare grosse spese.
Il procedimento per decreto ingiuntivo viene introdotto, differentemente che in Italia, con il semplice deposito di un formulario prestampato, sul quale va indicata semplicemente la fonte del credito ed il suo ammontare.
A differenza che nel procedimento ordinario, per il quale il tribunale competente è quello della circoscrizione in cui ha la sua residenza il convenuto, in quello ingiuntivo la competenza si stabilisce in relazione al luogo dove risiede il ricorrente. In alcuni Stati Federali i procedimenti speciali sono stati centralizzati e la competenza per gli stessi attribuita ad un solo tribunale. Nel caso in cui il creditore risieda all’estero il tribunale competente è quello di Schöneberg a Berlino.
Col ricorso il ricorrente afferma la titolarità del credito, senza dover allegare i documenti a sostegno dello stesso. Il tribunale controlla solo la regolarità formale del ricorso ed emette sulla base di questo, qualora ne sussistano le condizioni, il decreto ingiuntivo, che viene poi formalmente notificato al convenuto. A quest’ultimo viene offerta la possibilità di sollevare opposizione entro 2 settimane dalla notifica o, in caso contrario, gli è ingiunto di pagare entro lo stesso termine.
Qualora entro il termine suddetto il convenuto non abbia pagato e non abbia nemmeno sollevato opposizione, il ricorrente può richiedere il cosiddetto “Vollstreckungsbescheid” che corrisponde sostanzialmente ad un atto di precetto. Questo viene poi notificato al debitore, al quale viene nuovamente offerto un termine di 2 settimane per opporsi. Allo scadere di questo termine il creditore possiede un titolo esecutivo a tutti gli effetti, equivalente a quello che avrebbe ottenuto con una sentenza emanata in un procedimento ordinario.
Nei casi in cui il credito dovesse apparire incontestato, il procedimento ingiuntivo rappresenta, dunque, un’alternativa rispetto al giudizio ordinario ed in mancanza di un'opposizione da parte del debitore, si può ottenere un titolo esecutivo nel giro di circa 4-6 mesi e sia le tariffe per l’attività legale che le spese giudiziarie sono molto più basse che nel procedimento ordinario.
In caso di un’opposizione da parte del debitore, il procedimento ingiuntivo si trasforma in ordinario, proprio come in Italia. Il giudizio si trasferisce quindi dinnanzi al tribunale competente in via ordinaria ed il ricorrente sarà tenuto a dimostrare la sussistenza del proprio credito allegando tutte le prove a suo sostegno. Dopo uno scambio di memorie scritte si tiene di regola un’udienza di discussione ed un’altra di assunzione delle prove.