Tribunale competente per le controversie italo-tedesche
In alcuni casi, purtroppo, non è possibile evitare di ricorrere all’autorità giudiziaria per tutelare le proprie ragioni. In caso di rapporti italo-tedeschi trova applicazione il Regolamento n. 44/2001/CE, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza, la giurisdizione, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.
La regola generale è semplice: il giudizio deve essere istaurato innanzi al Tribunale competente per il luogo in cui ha sede il convenuto. Ciò comporta la necessità per l'attore di instaurare il giudizio all'estero, con la conseguenza di una causa più dispendiosa e spesso più lunga. In linea generale in Germania un procedimento dura dai 6 ai 12 mesi per ciascun grado di giudizio, mentre in Italia bisogna mettere in conto un periodo più lungo, non inferiore ai 2 - 3 anni.
Chi voglia assicurarsi di poter far causa nello Stato di appartenenza, può inserire nei contratti con contraenti stranieri una clausola di deroga alla competenza dell’autorità giudiziaria. Tale possibilità è, infatti, prevista dal Regolamento in oggetto. L'articolo 23 stabilisce che un tale accordo debba rivestire la forma scritta o la forma orale con conferma per iscritto. L’accordo sulla competenza può essere già contenuto nel contratto o essere concluso separatamente.
La clausola sul foro competente può essere inserita anche nell'ambito delle Condizioni Generali di contratto, ma in tal caso è preferibile approvarla specificamente per iscritto.
Qualora non si sia conclusa una siffatta clausola, nella maggior parte dei casi non è possibile far causa "a casa". Nella prassi, un’ alternativa viene offerta solo dall'art. 5 n. 1, il quale prevede che si possa fare causa nel cosiddetto "luogo d’esecuzione del contratto". In molti casi, però, risulta difficile stabilire quale sia il luogo di adempimento di un'obbligazione. Per esempio, nel caso di contratti di compravendita, il Regolamento stabilisce chiaramente che per luogo di adempimento debba intendersi quello dove è stata consegnata la merce o dove la stessa avrebbe dovuto essere consegnata. In caso di prestazione di servizi, invece, ha rilevanza il luogo dove la prestazione doveva essere effettuata o avrebbe dovuto essere effettuata.
Tale ultima circostanza può essere chiarita facendo riferimento al rapporto di agenzia: l'agente che vuole fare causa, secondo la regola generale, dovrebbe intentare la causa presso la sede del preponente. Sulla base dell'art. 5 n. 1, però, può comunque fare causa "a casa" (partendo dal presupposto che abbia effettuato la maggior parte delle proprie prestazioni nello Stato dove ha la propria sede). Nel caso di più fori competenti, inoltre, si può scegliere quello che, nel caso concreto, lasci intravedere le maggiori garanzie di successo: è il cd. fenomeno del "forum-shopping".
Dal momento che la questione su quale tribunale decida sulla causa è di particolare importanza, in caso di rapporti commerciali italo-tedeschi, si consiglia di accordarsi in anticipo sul tribunale competente nel denegato caso di controversie. Qualora ciò non fosse possibile, si potrebbe anche prendere in considerazione la scelta di inserire una clausola arbitrale. A tal proposito daremo alcuni chiarimenti in un prossimo scritto informativo.