Titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati
Con il Regolamento n. 805/2004/CE, entrato in vigore il 21 ottobre 2005, è stato istituito il titolo esecutivo europeo per crediti non contestati, quale strumento attraverso cui perseguire la circolazione e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie, transazioni giudiziarie ed atti pubblici relativi a crediti non contestati all’interno dell’Unione Europea, senza che all’uopo siano necessari, da parte dello Stato membro ove si vorrà far valere il titolo, ulteriori procedimenti intermedi per il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività.
Il credito si considera non contestato quando ricorrono i seguenti presupposti:
1) il debitore l’ha espressamente riconosciuto con una dichiarazione o una transazione formalizzate innanzi al giudice procedente;
2) nel corso del procedimento giudiziario, il debitore non l’abbia mai contestato oppure, nonostante l’abbia contestato non sia poi comparso o non si sia fatto rappresentare in un’ udienza riguardante il credito medesimo, sempre che tale comportamento equivalga ad un’ammissione tacita del credito ai sensi della legislazione dello Stato membro d’origine
3) il debitore ha formalizzato il riconoscimento del debito in un atto pubblico.
La certificazione di una decisione relativa a un credito non contestato si ottiene dal Giudice d’origine, su richiesta presentata in qualsiasi momento dalla parte interessata, qualora ricorrano determinati requisiti. In particolare, occorre che la decisione sia già esecutiva nello Stato membro in cui è stata emessa, non sia in conflitto con le norme in materia di competenza giurisdizionale, come già postulato dal Reg. n. 44/2001/CE, ed il procedimento riguardi crediti che il debitore, pur avendone avuto la possibilità, non abbia mai contestato nelle opportune sedi.
Il regolamento stabilisce, quale conditio sine qua non della certificazione, l’osservanza di norme minime relative a forme specifiche di notificazione dei documenti tese a garantire il rispetto del diritto di difesa. Inoltre, l'atto introduttivo, al fine di garantire la debita informazione del debitore, deve contenere indicazioni precise sul debito e sui modi della sua contestazione (termine per contestare il credito, conseguenze della mancata contestazione ecc.).
Una decisione giudiziaria può essere certificata come titolo esecutivo europeo solo se lo Stato membro d’ origine prevede la possibilità di riesaminare la decisione nei casi in cui il debitore non abbia potuto difendersi e contestare il credito nei termini stabiliti per cause che esulano dalla sua sfera di volontà (notificazione non avvenuta in tempo utile alla difesa, forza maggiore o altre circostanze eccezionali).
Il procedimento d’esecuzione è disciplinato direttamente dalla normativa dello Stato membro in cui il titolo si farà valere ed il creditore sarà tenuto a fornire alle autorità competenti di quello Stato:
• una copia della decisione;
• una copia del certificato di titolo esecutivo europeo;
• se del caso, una traduzione del certificato di titolo esecutivo europeo nella lingua ufficiale dello Stato membro dell'esecuzione.
Posto, poi, che in nessun caso la decisione o la sua certificazione possono essere oggetto di un riesame nel merito nello Stato dell’esecuzione, tuttavia, il Giudice competente in tale Stato potrà rifiutare l'esecuzione se la decisione giudiziaria certificata è incompatibile con una decisione anteriore pronunciata in uno Stato membro o in un paese terzo, a condizione che la decisione anteriore riguardi una causa con medesime parti ed oggetto, abbia i requisiti per il riconoscimento della sua validità nello Stato dell’esecuzione, ed il debitore non abbia fatto valere e non abbia avuto la possibilità di far valere l’incompatibilità nel procedimento svoltosi nello Stato d’origine.
Il creditore resterà comunque libero di chiedere il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione giudiziaria conformemente alle disposizioni del Regolamento n. 44/2001/CE, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.