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Responsabilità per incidenti stradali



In risposta alle richieste ricevute da diversi colleghi, con l’odierna lettera informativa vorremmo delineare i tratti salienti della responsabilità per incidenti stradali secondo il diritto tedesco, rimandando alla prossima settimana la trattazione dei danni risarcibili.

Innanzitutto, occorre premettere che, in base ai principi di diritto internazionale privato, sia ai presupposti per una responsabilità da illecito civile che alle sue conseguenze si applica la legge del luogo dove il fatto e/o atto è avvenuto. Conseguentemente, se l’incidente si è verificato in Germania sarà la legge tedesca  a trovare applicazione nei confronti di tutti i soggetti in esso coinvolti.

 

In caso di danni da incidente stradale la legge tedesca distingue la responsabilità del conducente (§ 18 StVG- legge sulla circolazione stradale) da quella del proprietario dell’autoveicolo (§ 7 StVG).

Il § 7 StVG stabilisce che, qualora con un autoveicolo in movimento si provochi la morte o il ferimento di una persona, la distruzione o il danneggiamento di una cosa, il proprietario dell’autovettura è obbligato a risarcire al danneggiato i danni da questi subiti in conseguenza dell’incidente. Quest’obbligo è escluso quando l’incidente è stato determinato da forza maggiore.

Da quanto detto si evince che la responsabilità del proprietario prescinde da una sua qualsiasi colpa nel verificarsi dell’incidente da cui hanno origine i danni risarcibili; a tal proposito si parla in Germania di un’ipotesi di responsabilità oggettiva.  Essa viene meno se il conducente ha utilizzato l’autoveicolo contro il volere del proprietario ed a sua insaputa. In questo caso, infatti, è il conducente ad essere obbligato per intero al risarcimento dei danni da lui causati. Un’eventuale, parallela responsabilità del proprietario persiste solo se egli ha reso possibile l’utilizzo del suo autoveicolo per disattenzione o negligenza, ossia colpevolmente.

Per quanto riguarda, invece, il conducente, l’art. 18 StVG prevede una sua diretta e parallela responsabilità quando egli sia persona diversa dal proprietario dell’autoveicolo. In questo caso non siamo di fronte ad un’ipotesi di responsabilità oggettiva, ma si può dire che la colpa del conducente “si presume”, ciò significa che essa è esclusa qualora possa dimostrarsi che i danni non sono stati provocati da alcun comportamento colposo del conducente stesso.

Il danneggiato può far valere contemporaneamente i diritti che gli derivano dalle due norme appena illustrate sia contro il conducente che, se persona diversa, il proprietario dell’autovettura. Inoltre, per quanto riguarda i crediti nei confronti del proprietario, gli stessi possono essere perseguiti dal danneggiato anche nei confronti dell’assicurazione, che ogni proprietario è obbligato a stipulare sui suoi veicoli.

La  prossima settimana cercheremo di chiarire quali danni da incidente stradale siano riconosciuti come risarcibili dal diritto tedesco, con uno sguardo sia a quelli di natura patrimoniale che a quelli cd. "immateriali”.