Procedura europea d’ingiunzione di pagamento
Come accennato al termine della nostra ultima lettera informativa, quest’oggi vorremmo fare alcuni accenni al Regolamento Ce n. 1896/2006, emanato il 12 dicembre 2006 ed istitutivo di un procedimento comunitario d’ingiunzione di pagamento.
Il Regolamento in oggetto è applicabile dal 2008 ed introduce una procedura europea d’ingiunzione di pagamento, diretta a semplificare ed a snellire le controversie transfrontaliere in materia di crediti pecuniari non contestati, riducendone i costi. I crediti pecuniari in causa devono essere liquidi ed esigibili alla data in cui la domanda d’ingiunzione di pagamento europea viene introdotta.
Il nuovo procedimento monitorio si applicha in materia civile e commerciale a prescindere dalla natura della giurisdizione.
Come chiarito la volta scorsa, una “controversia transfrontaliera” è una controversia nella quale almeno una delle parti abbia il proprio domicilio o risieda abitualmente in uno Stato membro diverso dallo Stato membro della giurisdizione adita. L’applicazione della procedura in esame è invece esclusa per le materie fiscali, doganali o amministrative e per la responsabilità di uno Stato per atti o omissioni nell’esercizio di pubblici poteri. Sono altrettanto esclusi dall’ambito applicativo del procedimento de quo i regimi matrimoniali, i fallimenti, i concordati e le altre procedure analoghe, la previdenza sociale ed i crediti derivanti da obbligazioni non contrattuali.
Per la domanda d’ingiunzione di pagamento europea, il Regolamento prevede un modulo A (Allegato I), nel quale devono figurare il nome e l’indirizzo del Giudice a cui è presentata la richiesta, il nome e l’indirizzo delle parti, l’importo del credito (capitale ed interessi), il fondamento dell’azione ed una breve descrizione delle circostanze alla base del credito nonché le relative prove ed il carattere transfrontaliero della controversia.
La competenza giurisdizionale è disciplinata dalle norme in materia, in particolare dal Regolamento Ce n. 44/2001. Se il credito deriva da un contratto concluso da un consumatore per un uso estraneo alla sua attività professionale e ove il convenuto sia consumatore, sono competenti solo i giudici dello Stato membro in cui il convenuto è domiciliato.
Il Giudice al quale è presentata la richiesta d’ingiunzione valuta tempestivamente se siano soddisfatte le condizioni d’ammissibilità e se la domanda sembri fondata. Qualora nel modulo della domanda non siano stati inseriti tutti gli elementi necessari, il giudice dà al ricorrente la possibilità di completarla entro un determinato termine, a meno che non sia palesemente infondata o inammissibile.
Se la domanda soddisfa solo una parte delle condizioni previste, il giudice può sottoporre al ricorrente una proposta di modifica della stessa. Se il ricorrente accoglie la proposta del Giudice, questi emette un’ingiunzione di pagamento europea per la parte della domanda che il ricorrente stesso ha accettato. Le conseguenze che ne derivano per la restante parte della domanda iniziale sono disciplinate dalla legislazione nazionale. Ove il ricorrente non rispetti il termine fissato dal Giudice o rifiuti la sua proposta, il Giudice respinge in toto la domanda d’ingiunzione. Il rigetto non impedisce che il ricorrente faccia valere il proprio credito con una nuova domanda d’ingiunzione europea o attraverso qualsiasi altro procedimento previsto dall’ordinamento di uno Stato membro.
Ove le condizioni per un’ingiunzione di pagamento europea risultino tutte soddisfatte, il Giudice emette l’ingiunzione quanto prima, ossia in linea di massima entro 30 giorni dall’introduzione della richiesta. Nell’ingiunzione di pagamento, il convenuto viene informato che ha la possibilità di pagare al ricorrente l’ammontare del credito, oppure di opporvisi. In quest’ultimo caso, il convenuto deve presentare l’opposizione all’ingiunzione di pagamento europea innanzi al Giudice che l’ha emessa. Il termine per l’opposizione è di 30 giorni a decorrere dalla data in cui l’ingiunzione è stata notificata al convenuto.
L’ingiunzione di pagamento europea è emessa sulla mera base delle informazioni fornite dal ricorrente, non verificate dal Giudice. L’ingiunzione di pagamento europea diverrà esecutiva, a meno che il convenuto presenti opposizione presso il Giudice che ha emesso il provvedimento.
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