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La riserva di proprietà



 

In considerazione delle attività di vendita di molte aziende italiane a clienti tedeschi, ci permettiamo di consigliare l’adozione nelle future compravendite con acquirenti domiciliati in Germania di un utile accorgimento per assicurarsi la soddisfazione effettiva dei crediti derivanti dalla vendita dei loro prodotti: la clausola di riserva di proprietà (Eigentumsvorbehalt).

 

Per i venditori tedeschi la vendita con riserva di proprietà non costituisce una pratica eccezionale. Pur essendo tale tipo di vendita un negozio non usuale in Italia (se si prescinde dalle vendite a rate), in Germania vi si può ricorrere senza problemi.

 

Per effettuare una vendita con riserva di proprietà in Germania, infatti, non sono previste le formalità previste dal diritto italiano ( art. 1526 cod. civ.), ossia non occorre tra l’altro, l’iscrizione della clausola di riserva, ai fini della sua opponibilità a terzi acquirenti, in un registro apposito tenuto dal tribunale nella cui giurisdizione è collocata la macchina venduta.

L’effetto della riserva viene conseguito, sotto ogni profilo, con la semplice inserzione nel contratto di vendita di un’apposita clausola.

 

Con tale tipo di vendita il diritto di proprietà sul bene venduto non passa in capo all’ acquirente immediatamente, per effetto del semplice consenso tra le parti del contratto (come avviene solitamente in Italia in virtù del dominante principio consensualistico), e non gli viene trasferito neanche con la consegna, come avverrebbe se si trattasse di un contratto reale o di una vendita con effetti obbligatori, pur previsti per determinati casi nel diritto italiano, ma solo col pagamento integrale del prezzo d’acquisto pattuito (§ 449 BGB); fino a quel momento proprietario della cosa venduta resta il venditore. In altri termini, per vederla alla luce del diritto italiano, è come se si vendesse sotto la condizione sospensiva del pagamento integrale del prezzo di vendita.

 

Come già accennato all’ inizio, la vendita con riserva di proprietà rappresenta un efficace strumento di garanzia, mantenendo il suo effetto di privilegio reale pure in sede di fallimento, ossia qualora per l’acquirente si sia aperta una procedura concorsuale.

 

Bisogna osservare, infine, che la riserva di proprietà, così come secondo il diritto italiano, va stipulata al momento della conclusione del relativo contratto di vendita. La clausola in oggetto va pertanto inserita nel testo contrattuale o nell’offerta precedente lo stesso. Un accordo successivo, concluso per esempio con l’inclusione della clausola nella bolla di consegna, non è permesso.

 

In conclusione, in base alle considerazioni appena svolte si consiglia l’introduzione nei futuri contratti di vendita con clienti tedeschi di una clausola quale la seguente:

“Il venditore si riserva sospensivamente ogni diritto di proprietà  sul bene oggetto di vendita fino al pagamento effettivo ed integrale del prezzo per questi pattuito”. In tedesco: “Der Eigentümer behält sich bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises das Eigentum an der verkauften Sache vor.“