Il riconoscimento in Germania dei titoli esecutivi esteri in base al Regolamento n. 44/2001/CE
Nella nostra lettera informativa n. 5, relativa al titolo esecutivo europeo introdotto dal Regolamento n. 805/2004/CE, abbiamo già fatto riferimento alla possibilità del riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni provenienti dai paesi membri dell’Unione Europea in base al Regolamento n. 44/2001/CE.
Oggi vorremmo esporre brevemente la struttura di questo procedimento in Germania.
La procedura inizia con la richiesta di apposizione della clausola esecutiva presso il tribunale competente per il luogo in cui ha la sua residenza il debitore.
A differenza che in Italia, non occorre nemmeno una pur brevissima riassunzione dell’oggetto di causa, ma basta una semplice richiesta di apposizione della formula esecutiva sul titolo straniero ivi indicato.
È sufficiente motivare la richiesta con l’indicazione che il debitore x è stato condannato dal tribunale y a pagare la somma indicata nel titolo allegato e che a questo deve essere apposta la formula esecutiva secondo il Regolamento n. 44/2001/CE.
Alla richiesta va allegata un originale della decisione giudiziaria, alla quale dovrà essere apposta la formula esecutiva. Inoltre, occorre allegare anche un “attestato di cui agli artt. 54 e 58 del Regolamento n. 44/2001/CE” rilasciato dal tribunale che ha emesso la decisione da dichiararsi esecutiva anche all’estero. Quest’attestato contiene per es. la dichiarazione che nello stato membro di provenienza il titolo è già esecutivo, così come, nel caso la decisione fosse stata emessa in un procedimento nel quale il convenuto non si è costituito, la data in cui è stato notificato l’atto introduttivo.
Su richiesta del tribunale che deve procedere al riconoscimento va allegata anche una traduzione giurata del titolo. Per nostra esperienza è sufficiente una semplice traduzione (non giurata), da allegare alla richiesta.
Il tribunale competente decide sulla richiesta di apposizione della clausola esecutiva senza ascoltare il debitore e senza tenere alcuna udienza. Di regola in Germania si può ottenere un titolo esecutivo poche settimane dopo il deposito della richiesta di cui sopra.
I pochi casi in cui la decisione straniera non viene riconosciuta sono quei pochi indicati nel Regolamento n. 44/2001/CE.
Il tribunale competente decide con decreto ed il cancelliere appone al titolo la formula esecutiva.
Infine, viene notificata al debitore, ad opera dello stesso tribunale, una copia conforme del suddetto decreto assieme al titolo provvisto della formula esecutiva. Entro un mese il debitore può sollevare opposizione contro la decisione di esecutività innanzi alla Corte d’Appello competente.
Qualora ciò non avvenga, può iniziare l’esecuzione forzata nei confronti del debitore. L’esecuzione forzata avviene in base alle relative disposizioni dell’ordinamento giuridico dello Stato in cui essa viene effettuata.
Nella prossima lettera informativa cercheremo di darVi un’idea di come funziona il processo esecutivo in Germania.
Le spese sostenute dal creditore per il riconoscimento, in particolare l’onorario del legale, possono essere, su richiesta, fissate dal tribunale e recuperate nell’ambito dell’esecuzione.
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