Il processo esecutivo in Germania
Nell'ultima newsletter abbiamo cercato di illustrare il procedimento per ottenere in Germania il riconoscimento di un titolo esecutivo straniero.
Dopo che il titolo straniero è stato riconosciuto, può aver inizio l’esecuzione forzata.
L’esecuzione forzata inizia su domanda del creditore. Il presupposto indispensabile per procedere all’esecuzione è l’esistenza di un titolo esecutivo che va notificato al debitore provvisto della cosiddetta formula esecutiva (ricapitolando: titolo, formula esecutiva, notifica).
L’ufficio competente per l’esecuzione è o quello dell’ufficiale giudiziario o il tribunale dell’esecuzione presso la procura competente per la circoscrizione in cui deve aver luogo l’esecuzione, ciò dipende da se si vogliono pignorare beni mobili o diritti.
I vari tipi di processo d’esecuzione sono:
• Il pignoramento di beni mobili, per es. denaro, oggetti preziosi, titoli di credito;
• Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi, per es. il diritto del debitore nei confronti del datore di lavoro allo stipendio, oppure verso la banca per il saldo attivo sul proprio conto corrente (corrisponde all’espropriazione presso terzi del diritto italiano);
• La vendita all’asta di un bene immobile.
In prima linea, generalmente si tenta di pignorare i beni mobili del debitore. A tal fine si effettua un’apposita richiesta all’ufficio dell’ufficiale giudiziario competente. Questi cercherà il debitore e pignorerà il patrimonio passibile di esecuzione, ossia in particolare denaro e titoli di credito. Qualora il debitore non possa esperire valida opposizione all’esecuzione, il denaro viene trasferito direttamente al creditore, mentre gli oggetti di valore pignorati possono essere venduti all’asta, il cui ricavato sarà poi assegnato al creditore a soddisfazione del suo credito.
Qualora l’ufficiale giudiziario non trovi alcun bene passibile d’esecuzione, su richiesta del creditore, egli può invitare il debitore a prestare la ”eidestattliche versicherung”, ossia ad indicare sotto solenne giuramento tutti i beni di sua proprietà. Qualora il debitore non compaia dinnanzi al tribunale alla data fissata per la prestazione del giuramento, il creditore può richiederne l’arresto affinché sia costretto a prestare il giuramento.
Qualora conosca le coordinate bancarie del conto corrente del debitore ovvero il suo datore di lavoro, il creditore può richiedere al tribunale dell’esecuzione di emanare un decreto con cui si autorizzi il pignoramento degli stipendi o del conto corrente del debitore. Così si ordina al terzo (per es. alla banca o al datore di lavoro) di non compiere alcun pagamento nei confronti del debitore (per es. di non permettere prelievi bancari e di non corrispondere lo stipendio al debitore). Contestualmente si ordina al terzo di compiere tali pagamenti direttamente nei confronti del creditore procedente.
Così come in Italia, nel pignoramento dello stipendio devono rispettarsi alcuni limiti di legge posti a protezione del debitore. Ciò significa che deve rimanere al debitore una parte di stipendio idonea a garantirgli l’esistenza.
La durata del processo esecutivo può variare notevolmente. Se l’ufficiale giudiziario trova beni mobili del valore sufficiente a soddisfare la pretesa creditoria, la procedura termina in poche settimane. In genere, però, non è questo il caso.
Spesso la prima esecuzione non porta alcun risultato, dal momento che il debitore nel frattempo è già diventato insolvente. Per questo motivo, è consigliabile prendere nuovamente contatto con il debitore, subito dopo avergli notificato il titolo esecutivo, per concordare un pagamento rateale.
I costi del procedimento esecutivo possono essere recuperati dal creditore con l’esecuzione stessa.
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