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Il nuovo procedimento comunitario per le controversie di modesta entità


 

Il procedimento europeo per controversie di modesta entità, che è entrato in vigore il 01.01.2009, mira a semplificare e accelerare, riducendone i costi, il contenzioso relativo a crediti di modesta entità, aggiungendo uno strumento opzionale alle possibilità esistenti negli ordinamenti degli Stati membri, che restano inalterate. Spesso, infatti, il creditore di un debitore residente all’estero per perseguire il suo credito va incontro a numerose difficoltà ed a costi tali, che lo spingono a desistere, soprattutto quando il credito vantato è di modesta entità. Bisogna fare i conti, in particolare, con l’ignoranza dell’ordinamento giuridico straniero, le traduzioni giurate di regola richieste dalle autorità competenti all’estero, viaggi a volte molto lunghi per presenziare alle udienze ed i costi connessi. Non accade, pertanto, raramente che, alla luce del bilancio delle spese e dei possibili vantaggi, il legale del creditore debba sconsigliare a quest’ultimo di adire le vie giudiziarie.

 

Al fine di agevolare l’avvio del procedimento, il regolamento in oggetto prevede che il ricorrente introduca l’istanza utilizzando l’apposito formulario predisposto in tutte le lingue comunitarie. L’istanza va presentata direttamente all’autorità giudiziaria competente. La lingua della procedura è quella del Tribunale adito.

 

Il nuovo regolamento sarà applicabile ai crediti pecuniari d’importo non superiore ad Euro 2.000,00 (cosiddetti small-claims), esclusi interessi, costi ed onorari.

Sono escluse dal suo campo d’applicazione le controversie riguardanti il diritto di lavoro, quello ereditario, il regime patrimoniale tra coniugi ed il diritto al mantenimento e/o agli alimenti.

 

La controversia deve, infine, avere carattere transfrontaliero, ossia almeno una delle parti deve essere domiciliata o risiedere abitualmente in uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede l’autorità giudiziaria adita.

 

Il procedimento si svolge solo su base documentale, a meno che una delle parti non richieda espressamente un’udienza orale. La scelta dei mezzi istruttori, così come il loro numero, sono rimessi al parere del giudice procedente.

 

I costi del procedimento devono essere proporzionali al valore della causa, ossia non devono essere troppo elevati rispetto a quest’ultimo. Ciò significa che il giudice deve scegliere i mezzi probatori più semplici e meno costosi. La parte soccombente non deve essere condannata al rimborso di costi che non sarebbero stati necessari o comunque sproporzionati rispetto al valore della causa.

Pertanto, nonostante la validità del principio secondo cui i costi di giudizio sono a carico della parte soccombente, può succedere che l’attore, sul quale incombe l’onere della prova, anche se vincitore, debba sopportare le spese affrontate per i mezzi istruttori. 

 

Il procedimento delineato appare senz’altro un’interessante alternativa ai procedimenti nazionali e vale dunque la pena seguirne gli sviluppi.

 

Ci occuperemo in seguitodel procedimento ingiuntivo europeo, introdotto dal Regolamento Ce n. 1896/2006, emanato il 30.12.2006 e che `entrato in vigore il 12.12.2008.