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Il Regolamento comunitario sulle procedure di insolvenza



 

Con il Regolamento n. 1346/2000/CE del 29 maggio 2000, sulle procedure d’insolvenza, entrato in vigore il 31 maggio 2002, l’Unione Europea ha cercato di dare una risposta all’esigenza di realizzare un coordinamento tra procedure concorsuali aperte in differenti Stati membri, in base a titoli diversi e collegate con fallimenti aventi implicazioni transfrontaliere. I casi di fallimento aventi effetti transfrontalieri incidono sul buon funzionamento del mercato interno. Infatti, fino all’entrata in vigore del Regolamento in oggetto, l’incomunicabilità tra le differenti procedure concorsuali avviate nei diversi Paesi aveva consentito ai debitori di approfittare di tale situazione al fine di sottrarre parti consistenti del proprio patrimonio al concorso dei creditori.

 

Per giungere a procedure più uniformi, così da evitare che le parti siano indotte a trasferire i beni o i procedimenti giudiziari da uno Stato membro ad un altro nell'intento di migliorare la propria situazione giuridica, le soluzioni proposte si basano sul principio dell'universalità della procedura, pur preservando la possibilità di avviare procedure secondarie, limitate al territorio dello Stato membro in questione. Tali procedure secondarie riguardano solo i beni del debitore che si trovano sul territorio di un altro Stato membro e quindi ad esse viene applicata la legge di quest’ultimo. I vari curatori che intervengono nella procedura principale e in quelle secondarie avranno naturalmente un dovere di informazione e di cooperazione reciproca al fine di assicurare il coordinamento tra le procedure concorsuali aperte nei confronti del medesimo debitore.

Le giurisdizioni competenti per iniziare la procedura principale sono quelle dello Stato membro nel quale il debitore ha il suo centro principale d'interessi: nel caso di società o di persone giuridiche si tratta (salvo prova contraria) della località in cui esse hanno la loro sede sociale.

Successivamente si possono iniziare procedure secondarie per liquidare i beni che si trovino sul territorio di un altro Stato membro. In certi casi è possibile iniziare una procedura di questo tipo prima della procedura principale, se lo chiedano i creditori locali e i creditori della dipendenza locale oppure se le leggi dello Stato membro nel quale il debitore ha il suo centro principale d'interessi non consentano d'iniziare una procedura principale.

La legge dello Stato membro nel quale ha inizio la procedura principale disciplina tutti gli effetti della procedura d'insolvenza: le condizioni di apertura, di svolgimento e di chiusura della procedura stessa e le questioni essenziali (la definizione dei debitori e dei beni in causa, gli effetti della procedura sui contratti, le azioni giudiziarie individuali, i crediti ecc.).

 

Per quanto attiene alla posizione del creditore, egli potrà insinuare il proprio credito per iscritto, unitamente alla copia dei documenti giustificativi dello stesso, sia nella procedura principale che in quelle secondarie. I creditori noti che risiedono all’interno di uno degli Stati membri vengono informati dell’apertura della procedura attraverso un modulo predisposto in più lingue.

 

Infine, un ultimo cenno circa il riconoscimento delle decisioni. Secondo il principio di reciproca fiducia che assiste le pronunce dei giudici appartenenti ai Paesi membri, le decisioni concernenti l’apertura di una procedura di insolvenza adottate negli Stati comunitari sono automaticamente riconosciute in tutto lo spazio giuridico europeo.