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Il Regolamento CE n. 1206/2001 relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile e commerciale



 

Assai spesso non è sufficiente vantare un diritto nei confronti di un altro soggetto per riuscire a farlo riconoscere innanzi ad un’autorità giudiziaria. Il più delle volte, infatti, accade che il soggetto convenuto contesti integralmente i fatti sui quali si fonda la pretesa dell’attore. Per quest’ultimo, allora, acquista  determinante importanza il poter fornire delle prove a sostegno della propria domanda. La produzione di tale prove potrebbe essere in concreto ostacolata dalla circostanza che le stesse non sono presenti nel proprio Stato di residenza, ma debbano essere assunte in un altro Stato.

 

Nel quadro di quegli specifici interventi normativi voluti dal Legislatore comunitario in attuazione del principio di cooperazione giudiziaria, il Regolamento CE n. 1206/2001 mira a rendere più snelle e dirette la trasmissione e l'esecuzione della richiesta d’assunzione delle prove tra le autorità giudiziarie degli Stati membri.

 

La normativa comunitaria si applica in materia civile e commerciale, sia allorché l’autorità giudiziaria di uno Stato membro chieda che l’autorità giudiziaria competente di un altro Stato membro proceda all’assunzione delle prove, che quando l’autorità richiedente voglia procedere direttamente all’ assunzione delle prove nello Stato membro richiesto.

 

Essendo lo scopo del Regolamento comunitario quello di instaurare un immediato rapporto tra i giudici dei due Stati membri, l’art. 2 statuisce che le "richieste" di assunzione delle prove siano trasmesse direttamente dall'autorità giudiziaria presso la quale il procedimento è pendente o previsto all'autorità giudiziaria competente di un altro Stato membro. A tal fine ciascuno Stato membro elabora un elenco delle autorità giudiziarie competenti ad eseguire l'assunzione delle prove. L'elenco deve precisare anche la competenza territoriale e, se del caso, la specifica competenza di tali autorità giudiziarie.

 

Il Legislatore comunitario disciplina, inoltre, la forma ed il contenuto della richiesta, prevedendo, all’art. 4 del Regolamento, che la richiesta avanzata dall’ autorità giudiziaria di uno Stato membro debba essere presentata utilizzando il Formulario A o, ove opportuno, il Formulario I, allegati al Regolamento stesso. Nell’ottica di semplificazione ed accelerazione, a cui s’ispira il Regolamento, l’art. 6 prevede che la richiesta è trasmessa con il mezzo più rapido che lo Stato membro richiesto ha indicato di poter accettare.

La richiesta, formulata nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto, deve assolutamente contenere alcune indicazioni. In particolare, essa deve indicare l’autorità giudiziaria richiedente e, laddove opportuno, l’autorità giudiziaria richiesta, l’identità e l’indirizzo delle parti del procedimento e degli eventuali loro rappresentanti, la natura e l’oggetto dell’istanza ed un breve resoconto dei fatti, la descrizione dell’assunzione delle prove che si chiede di eseguire (ad esempio, la testimonianza di un soggetto residente in un altro Stato membro).

In caso di audizione di una persona, devono essere ulteriormente e necessariamente specificati il nome e l’indirizzo delle persone da esaminare, i quesiti da porre ai testimoni o la descrizione dei fatti sui quali devono essere esaminati, il riferimento all’esistenza – ai sensi del diritto dello Stato membro richiedente – della facoltà di astenersi dal deporre e la richiesta di effettuare la deposizione sotto giuramento.

 

A norma dell’art. 7 del Regolamento, entro 7 giorni dall’arrivo della richiesta, l’autorità giudiziaria richiesta deve stendere una dichiarazione di ricezione alla autorità giudiziaria richiedente, utilizzando all’uopo l’apposito schema previsto dal Legislatore comunitario nell’allegato formulario B.

L’autorità giudiziaria richiesta deve poi provvedere all’assunzione delle prove, senza indugio, al più tardi entro novanta giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.

Ove ciò sia previsto dalla legge dello Stato membro dell’autorità giudiziaria richiesta, le parti ed i loro eventuali rappresentanti hanno la facoltà di assistere all’assunzione della prova.

 

Limitatamente a poche eccezioni è prevista la possibilità in capo all’ autorità giudiziaria richiesta di rifiutare l’esecuzione di una richiesta d’ assunzione delle prove. Ciò può avvenire ad es. quando la persona interessata invoca un diritto o un obbligo di astenersi dal deporre in base alla legge dello Stato membro richiesto o al diritto di quello richiedente e detto diritto o obbligo siano specificati nella richiesta o, se del caso, attestati dalla autorità giudiziaria richiedente a richiesta della autorità giudiziaria richiesta.

 

Espletate le attività d’assunzione, l’autorità richiesta trasmetterà prontamente all’ autorità giudiziaria richiedente gli atti comprovanti l’esecuzione della richiesta d’ assunzione delle prove, utilizzando a tal fine il Formulario H allegato al Regolamento.