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Gli interessi moratori nei rapporti commerciali italo-tedeschi



 

Con direttiva 2000/35/CE il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno dettato alcune regole per contrastare i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ed al fine di dirimere le controversie tra debitori e creditori nel caso di mancato pagamento del prezzo dopo la consegna della merce.

 

Le disposizioni della direttiva in oggetto, che l’Italia ha recepito con il decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231, si applicano ai pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale – intendendo, con tale espressione, i contratti tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo.

 

La nuova normativa è da tenere in considerazione proprio nell’ambito dei rapporti commerciali tra Italia e Germania, dei quali perlopiù ci occupiamo, in quanto nelle rispettive discipline nazionali si presentano alcune differenze.

 

La direttiva, infatti, ha finalmente introdotto nello spazio europeo alcune regole fisse in tema di interessi moratori, indicando dei criteri precisi per individuare il momento in cui iniziano a decorrere gli interessi, ove in Germania generalmente vale la data del ricevimento della diffida da parte del debitore ed in Italia spesso quella indicata sulla fattura.

 

Come si calcolano, dunque, gli interessi in caso di ritardo nel pagamento sulla base della normativa europea?

 

Innanzitutto, in caso di ritardi di pagamento, il creditore ha diritto alla corresponsione d’interessi, che decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.

 

Nell’ipotesi in cui le parti non abbiano contrattualmente previsto alcun termine di pagamento, la costituzione in mora non è necessaria, essendo prevista la decorrenza automatica degli interessi dalla scadenza di termini legali. Anche in questo caso, infatti, gli interessi cominciano a decorrere automaticamente, senza che sia necessario un sollecito:

a) al trascorrere di 30 giorni dal ricevimento della fattura da parte del debitore, o

b) se non vi è certezza sulla data di ricevimento della fattura, al trascorrere di 30 giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi.

 

Questo in linea generale, poi, naturalmente, vi sono ulteriori previsioni, che andranno di volta in volta analizzate in relazione al caso concreto.

Per quanto riguarda, invece, il tasso degli interessi moratori a carico del debitore, in base alla nuova disciplina, così come introdotta nella normativa italiana, il saggio degli interessi è pari al saggio d’interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale, effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di 7 punti percentuali. Il BGB tedesco prevede, invece, una maggiorazione di 8 punti percentuali.

 

Tale differenza rientra nel margine di autonomia previsto dalla direttiva. Attualmente in Italia il tasso di interesse è pari al 10,58% mentre in Germania all’11,58%. Una differenza netta si riscontra, invece, nei rapporti con i consumatori, ove in Germania è applicabile un tasso pari al 54%, mentre in Italia vige un tasso pari al 2,5%. Quest’ultimo dato è di non poca importanza al momento di un’eventuale scelta circa il diritto applicabile.

Con direttiva 2000/35/CE il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno dettato alcune regole per contrastare i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ed al fine di dirimere le controversie tra debitori e creditori nel caso di mancato pagamento del prezzo dopo la consegna della merce.

 

Le disposizioni della direttiva in oggetto, che l’Italia ha recepito con il decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231, si applicano ai pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale – intendendo, con tale espressione, i contratti tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo.

 

La nuova normativa è da tenere in considerazione proprio nell’ambito dei rapporti commerciali tra Italia e Germania, dei quali perlopiù ci occupiamo, in quanto nelle rispettive discipline nazionali si presentano alcune differenze.

 

La direttiva, infatti, ha finalmente introdotto nello spazio europeo alcune regole fisse in tema di interessi moratori, indicando dei criteri precisi per individuare il momento in cui iniziano a decorrere gli interessi, ove in Germania generalmente vale la data del ricevimento della diffida da parte del debitore ed in Italia spesso quella indicata sulla fattura.

 

Come si calcolano, dunque, gli interessi in caso di ritardo nel pagamento sulla base della normativa europea?

 

Innanzitutto, in caso di ritardi di pagamento, il creditore ha diritto alla corresponsione d’interessi, che decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.

 

Nell’ipotesi in cui le parti non abbiano contrattualmente previsto alcun termine di pagamento, la costituzione in mora non è necessaria, essendo prevista la decorrenza automatica degli interessi dalla scadenza di termini legali. Anche in questo caso, infatti, gli interessi cominciano a decorrere automaticamente, senza che sia necessario un sollecito:

a) al trascorrere di 30 giorni dal ricevimento della fattura da parte del debitore, o

b) se non vi è certezza sulla data di ricevimento della fattura, al trascorrere di 30 giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi.

 

Questo in linea generale, poi, naturalmente, vi sono ulteriori previsioni, che andranno di volta in volta analizzate in relazione al caso concreto.

Per quanto riguarda, invece, il tasso degli interessi moratori a carico del debitore, in base alla nuova disciplina, così come introdotta nella normativa italiana, il saggio degli interessi è pari al saggio d’interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale, effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di 7 punti percentuali. Il BGB tedesco prevede, invece, una maggiorazione di 8 punti percentuali.

 

Tale differenza rientra nel margine di autonomia previsto dalla direttiva. Attualmente in Italia il tasso di interesse è pari al 10,58% mentre in Germania all’11,58%. Una differenza netta si riscontra, invece, nei rapporti con i consumatori, ove in Germania è applicabile un tasso pari al 54%, mentre in Italia vige un tasso pari al 2,5%. Quest’ultimo dato è di non poca importanza al momento di un’eventuale scelta circa il diritto applicabile.