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Diritto applicabile nell'ambito dei rapporti commerciali italo – tedeschi


 

Chi è attivo nell'ambito di rapporti commerciali italo-tedeschi dovrebbe sapere quale sia il diritto applicabile al rapporto contrattuale. Spesso infatti esiste la falsa raffigurazione secondo cui si tratti del proprio diritto. Ciò però non vale sempre.

 

Generalmente, in caso di attività commerciali del suddetto tipo, si ha la possibilità di scegliere il diritto applicabile. Tale scelta è possibile anche nel caso in cui una parte, nelle proprie condizioni generali, dichiari l'applicazione del proprio diritto e l'altra parte non sollevi eccezioni.

 

Qualora invece non vi sia alcuna scelta esplicita circa il diritto applicabile, le cose sono più complicate. In caso di contratti di compravendita internazionale è applicabile la Convenzione di Vienna del 1980. Tale convenzione è stata inserita e attuata sia dalla Germania che dall'ltalia nei rispettivi diritti nazionali. La Convenzione di Vienna però a volte si discosta in modo anche evidente dalle norme del diritto nazionale.

 

Al di fuori dei contratti di compravendita internazionale, la situazione giuridica è signi-ficativamente insicura. Normalmente, vale il diritto di colui che effettua la prestazione caratteristica, ovvero, secondo il linguaggio dei giuristi, la prestazione contrattuale e non la prestazione in denaro. Nel caso di contratti di agenzia, per esempio, l'agente effettua la prestazione caratteristica mentre il preponente paga. Pertanto è applicabile il diritto del paese ove risiede l'agente.

 

Purtroppo la regola della prestazione caratteristica in molti casi non funziona nella prassi. Nel caso di contratti di scambio, per esempio, non c'è nessuna prestazione caratteristica. Ci sono poi numerosi contratti atipici nei quali le parti si assumono differenti obblighi di prestazioni (si pensi per esempio ai contratti di vendita di aziende). In questi casi la legge stabilisce che il contratto soggiace al diritto con il quale presenta il collegamento più stretto. In un caso del genere esiste spesso una grossa insicurezza giuridica poiché è difficilmente prevedibile quale sarà il diritto che il Tribunale deciderà di applicare.

 

Consiglio pratico: nella prassi si dovrebbe, a parte il caso di contratti di compravendita internazionale, assolutamente stabilire il diritto applicabile attraverso la scelta del diritto. Se le parti non riescono a mettersi d'accordo circa l'applicazione del diritto di una di esse, si può optare per la scelta del diritto di un terzo stato (in caso di rapporti giuridici italo-tedeschi per esempio il diritto della Svizzera). La scelta del diritto può essere effettuata in ogni momento e quindi anche posteriormente o durante un procedimento avanti al tribunale.