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Clausole sul foro competente nei rapporti commerciali italo-tedeschi


La risposta alla domanda in merito al foro competente a decidere di una deter-minata controversia si rivela spesso decisiva non solo ai fini della durata del processo, ma anche per il suo esito. Nei casi di attività all'estero è opportuno porsi la suddetta domanda fin dall'instaurarsi dei rapporti commerciali, anche se all'inizio degli stessi l'ipotesi di una controversia giudiziaria appaia estremamente improbabile.

 

II Regolamento n. 44/2001/CE, concernente la competenza giurisdizionale, il ri-conoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, prevede all'art. 23 la possibilità di stipulare delle cosiddette clausole attributive di competenza. Le parti, in altre parole, possono fissare di comune accordo quale sia il tribunale destinato a conoscere delle controversie eventualmente nascenti tra loro. Un accordo del genere può essere concluso in qualunque momento. Però, secondo la nostra esperienza, quando la controversia è già insorta, un tale accordo non è più raggiungibile e pertanto sarebbe più opportuno pensarvi in occasione della conclusione del contratto.

 

La clausola attributiva di competenza deve essere conclusa per iscritto o oral-mente con conferma scritta. II Regolamento prevede, peraltro, che la clausola attributiva di competenza possa essere conclusa in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere, ovvero sia ampiamente rispettato nel ramo commerciale considerato. Owiamente, però, è molto difficile individuare gli usi e le pratiche commerciali di riferimento e, pertanto, e consigliabile concludere una clausola attributiva di competenza per i-scritto.

 

Spesso, però, nella pratica risulta estremamente difficile accordarsi sull'attribuzione di competenza ai giudici dello Stato di appartenenza di uno dei contraenti. In ogni caso la scelta di attribuire la competenza a conoscere delle eventuali future controversie ai giudici di uno stato neutro non è sempre consigliabile, specialmente per piccole controversie, in quanto normalmente ne sor-gerebbero costi maggiori.

 

In pratica, bisognerebbe tentare di inserire nel contratto la clausola attributiva di competenza più vantaggiosa con particolare destrezza. Ciò si potrebbe fare, per esempio, attraverso l'utilizzo di condizioni generali di contratto. Tali condizioni, però, per vincolare l'altra parte, devono diventare parte integrante del contratto, cosa che naturalmente non accade qualora la controparte vi si opponga. Spesso le clausole sul foro competente vengono inserite nei documenti contrattuali, come nelle accettazioni, nelle fatture o bolle di consegna. In questo modo, però, anche se la controparte non si oppone all'applicazione delle stesse nei propri confronti, le suddette clausole non diventano automaticamente parte del contratto. Se, invece, per esempio, a seguito di una conferma d'ordine contenente le suddette clausole attributive di competenza, si riceva la merce, si potrebbe considerare tale circostanza come un tacito accordo sul foro competente. In caso di rapporti commerciali durevoli basta ehe le parti abbiano stipulato l'accordo sul foro competente solo all'inizio degli stessi.

 

È comunque molto importante indicare precisamente il foro competente. Oltre a ciò, bisognerebbe anche sottolineare, che si tratta di un foro esclusivo. II foro competente può essere efficacemente scelto anche mediante la semplice indicazione di un luogo; non deve, infatti, essere indicato un tribunale preciso. Ciò è particolarmente importante quando una società ha sede in un luogo ove non c'è un tribunale. Se si fa riferimento a quel luogo, si intendono automaticamente i tribunali territorialmente competenti per la zona di riferimento.